IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 9
           della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101
 
   L'art.   9  della  legge  regionale  28  dicembre  1988,  n.  101,
parzialmente modificata e prorogata con leggi regionali  7  settembre
1989, n. 90 e 18 dicembre 1990, n. 96 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 9. - Commissione per la revisione dei rendiconti.
   Per  assicurare  correntezza  nell'esame  e  nella  revisione  dei
rendiconti della spesa erogata dalla Regione,  dallo  Stato  e  dalla
C.E.E.  per  l'effettuazione  di  corsi  di  formazione professionale
autorizzati dalla Regione e  gestiti  in  regime  di  convenzione  da
soggetti abilitati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, e'
costituita  una  Commissione regionale, nominata dal Presidente della
Giunta regionale, presieduta dal dirigente superiore responsabile del
competente  servizio,  composta  da  dieci   membri   designati   dal
componente  la  Giunta  preposto alla formazione professionale tra il
personale regionale con qualifica non inferiore alla sesta.
   I membri possono  essere  designati  anche  tra  il  personale  in
quiescenza,  gia'  alle dipendenze degli uffici centrali e periferici
della regione e dei comitati di controllo purche':
     a) non abbia superato 75 anni di eta' e lo stato  di  quiescenza
non  derivi  da  motivi  disciplinari,  o  di  salute, o di decadenza
dall'impiego comunque determinatisi;
     b) si tratti di soggetti in possesso del diploma  di  laurea  in
economia  e  commercio  o  del  diploma  di  ragioniere  o  di perito
aziendale, ovvero, in mancanza di uno dei predetti titoli di  studio,
di  soggetti  gia'  in  possesso  dell'ottava qualifica, o superiore,
amministrativa o economica, o  precedente  corrispondente,  che,  per
almeno  un  quinquennio,  abbiano  esercitato la funzione di delegati
alla spesa in una struttura centrale o decentrata della Regione o che
abbiano personalmente provveduto alla  revisione  dei  conti  o  alla
compilazione di atti contabili nelle strutture centrali o periferiche
della Regione a cio' istituzionalmente preposte.
   La  Commissione opera presso gli uffici o strutture decentrate del
Settore  F.P.,  e,  all'occorrenza,   puo'   essere   articolata   in
sottocommissioni da parte del dirigente del servizio che la presiede,
anche  ai  fini della effettuazione di verifiche e accertamenti fuori
sede.
   Il  funzionamento  della  Commissione  e'   disciplinato   da   un
regolamento  interno,  deliberato  dalla  maggioranza  dei componenti
assegnati".