IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, parzialmente modificata e prorogata con leggi regionali 7 settembre 1989, n. 90 e 18 dicembre 1990, n. 96 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - Commissione per la revisione dei rendiconti. Per assicurare correntezza nell'esame e nella revisione dei rendiconti della spesa erogata dalla Regione, dallo Stato e dalla C.E.E. per l'effettuazione di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e gestiti in regime di convenzione da soggetti abilitati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, e' costituita una Commissione regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale, presieduta dal dirigente superiore responsabile del competente servizio, composta da dieci membri designati dal componente la Giunta preposto alla formazione professionale tra il personale regionale con qualifica non inferiore alla sesta. I membri possono essere designati anche tra il personale in quiescenza, gia' alle dipendenze degli uffici centrali e periferici della regione e dei comitati di controllo purche': a) non abbia superato 75 anni di eta' e lo stato di quiescenza non derivi da motivi disciplinari, o di salute, o di decadenza dall'impiego comunque determinatisi; b) si tratti di soggetti in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di ragioniere o di perito aziendale, ovvero, in mancanza di uno dei predetti titoli di studio, di soggetti gia' in possesso dell'ottava qualifica, o superiore, amministrativa o economica, o precedente corrispondente, che, per almeno un quinquennio, abbiano esercitato la funzione di delegati alla spesa in una struttura centrale o decentrata della Regione o che abbiano personalmente provveduto alla revisione dei conti o alla compilazione di atti contabili nelle strutture centrali o periferiche della Regione a cio' istituzionalmente preposte. La Commissione opera presso gli uffici o strutture decentrate del Settore F.P., e, all'occorrenza, puo' essere articolata in sottocommissioni da parte del dirigente del servizio che la presiede, anche ai fini della effettuazione di verifiche e accertamenti fuori sede. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato da un regolamento interno, deliberato dalla maggioranza dei componenti assegnati".